Fondo Nuove Competenze
FONDO NUOVE COMPETENZE
FOCUS INNOVATION MANAGER
SPECIALE DI APPROFONDIMENTO SCIENTIFICO
N. 04
nell’ambito del progetto “CITY HUB” gestito dall’assessorato alle Attività Economiche del Comune di Catanzaro e DLM Digital@b MIA Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e la Digitalizzazione nella qualità di partner scientifico
Uno degli interventi più interessanti per contrastare gli effetti economici dell’epidemia causata dal Covid-19 è il Fondo Nuove Competenze, misura volta a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori.
Il Fondo Nuove Competenze (FNC) ha ad oggetto il riconoscimento di contributi finanziari in favore di tutti i datori di lavoro privati che abbiano stipulato, ai sensi dell’articolo 88, comma 1, D.L. 34/2020 e dell’articolo 4 D.L. 104/2020, accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, in conseguenza delle mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa.
Questo Fondo rimborsa il costo, comprensivo dei contributi previdenziali e assistenziali, delle ore di riduzione dell’orario di lavoro destinate alla frequenza dei percorsi di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori.
Essenziale, per poter accedere a detto beneficio sono gli accordi collettivi.
Gli accordi collettivi devono essere sottoscritti a livello aziendale o territoriale dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda, per i quali le ore in riduzione dell’orario di lavoro sono destinate a percorsi di sviluppo delle competenze dei lavoratori.
Il termine per la sottoscrizione degli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro, in conformità alle previsioni dell’articolo 88, comma 1, D.L. 34/2020, è stato prorogato al 30 giugno 2021 (Decreto Interministeriale del 22 gennaio 2021 e Decreto Direttoriale ANPAL n. 69 del 17 febbraio 2021), non è detto che ci siano ulteriori proroghe.
In particolare, gli accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro devono possedere le seguenti caratteristiche:
- essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021 (termine in origine fissato al 31 dicembre 2020) salvo ulteriori proroghe;
- prevedere i progetti formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze, il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento e il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto stesso;
- il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore è pari a 250;
- devono individuare i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, in ragione dell’introduzione di innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa, e del relativo adeguamento necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati, di norma, anche al fine del conseguimento di una qualificazione di livello EQF 3 o 4, in coerenza con la Raccomandazione europea sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze per gli adulti del 19 dicembre 2016;
- possono prevedere lo sviluppo di competenze finalizzate a incrementare l’occupabilità del lavoratore, anche al fine di promuovere processi di ricollocazione in altre realtà lavorative.
Il soggetto erogatore dei percorsi di sviluppo delle competenze è individuato dall’impresa all’interno del progetto formativo presentato in sede di accordo collettivo.
Sono individuabili come soggetti erogatori dei percorsi formativi tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale, ovvero altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione, ivi comprese le università statali e le non statali legalmente riconosciute, gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i Centri per l’Istruzione per Adulti (CPIA), gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), i centri di ricerca accreditati dal Ministero dell’Istruzione, anche in forma organizzata in reti di partenariato territoriali o settoriali.
L’erogazione del contributo è eseguita dall’INPS, su richiesta di ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), in due tranche: anticipazione in misura pari al 70% e saldo.
L’istanza di richiesta del contributo deve essere presentata attraverso appositi Modelli, reperibili sul sito di ANPAL, e può essere per singola azienda o cumulativa.
All’istanza, sia singola che cumulativa, deve essere allegata la seguente documentazione:
- l’accordo collettivo conforme a quanto stabilito dalla norma istitutiva;
- il progetto formativo;
- l’elenco dei lavoratori coinvolti, con l’indicazione per ognuno di questi del livello contrattuale e del numero di ore di riduzione dell’orario di lavoro da destinare ai percorsi di sviluppo delle competenze;
- eventuale delega del rappresentante legale corredata da documento di identità del delegante, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 38, comma 3bis,R. 445/2000.
L’approvazione dell’istanza di contributo determina per il soggetto richiedente l’erogazione, a titolo di anticipazione, del 70% del contributo concesso.
Il saldo può essere richiesto al completamento delle attività di sviluppo delle competenze da parte dei lavoratori e richiede la presentazione di apposito Modello, nei successivi 40 giorni dalla conclusione dei percorsi formativi, corredato da:
- le attestazioni/certificazioni delle competenze acquisite dai singoli lavoratori e rilasciati in esito ai percorsi di sviluppo e dei servizi di individuazione o validazione delle competenze;
- le informazioni sui lavoratori partecipanti.
I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una nuova domanda per l’accesso al FNC, nelle medesime modalità sopra indicate, a patto che l’istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza.
Il datore di lavoro che richiede il contributo in questione deve assicurare di non ricevere, per il costo del lavoro delle stesse ore, altri finanziamenti pubblici.
Non vi è dubbio che, a pare di scrive, trattasi di un’interessante opportunità sia per i datori di lavoro che, invece di licenziare o ridurre l’orario di lavoro potranno mantenere forza lavoro che andrà a formarsi per essere più performante, sia per i lavoratori che vedranno sì la riduzione dell’orario destinato al lavoro ma contestualmente le stesse ore saranno destinate in formazione, sempre utile, non subendo riduzioni di retribuzione.
A cura dell’Avv. ENRICO MAZZA
Innovation Manager
16/06/2021
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